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NORME REDAZIONALI

4) Materiale destinato alla Parte I od alla Parte II
4.1. Consegnare alla Redazione copia del testo (stampa cartacea) e dischetto (su entrambi, l’indicazione di nome e cognome dell’autore, nome attribuito al file, indirizzo per l’invio a mezzo posta delle bozze per correzione).

Testo cartaceo e dischetto devono avere contenuto identico, salvo il caso in cui il contributo sia una Nota a sentenza: in quest’ipotesi, il (solo) testo della sentenza può (a discrezione dell’autore della Nota) non essere riportato sul dischetto (quindi, può essere allegato solo in testo cartaceo, ma va sempre preparato con tagli, omissis, ecc.; in proposito v. infra, 4.2) mentre: - la massima (preparata dall’autore, utilizzando la massima ufficiale se si tratta di sentenza della S.C.); - gli estremi della decisione (autorità giudiziaria, data di deposito, ecc.; anche qui, v. infra), - nonché il titolo (unico per la sentenza e per il commento), devono comparire sia sul testo cartaceo sia sul dischetto, precedendo la nota.

4.2. Unire alla Nota a sentenza una copia interamente leggibile del testo della sentenza (o di altro provvedimento commentato: ad esempio, delibera della Commissione di Garanzia); a tale scopo controllare la completezza e la leggibilità di fotocopie, di fax, di parti manoscritte della sentenza.

Se nella copia del testo del provvedimento risultano introdotti corsivi e sottolineature essi vanno eliminati (indicare, a margine del testo, la sostituzione con il carattere tondo). I corsivi non vanno eliminati se appartengano al testo originale: ciò accade talvolta (anche se raramente) nel testo originale di pronunce della Corte Costituzionale; in tal caso lo si può segnalare nella nota (ad esempio: “i corsivi riportati nella sentenza appartengono all’originale”, ecc.).

Tuttavia, vanno eliminati sempre i neretti, anche dal testo della sentenza (ad esempio, eventuali numeri di paragrafo interno della motivazione, ecc.)e debbono essere sostituiti con carattere tondo normale (indicare, a margine del testo, tale sostituzione).

Controllare se nella sentenza vi siano citazioni di precedenti: in tal caso è utile indicare - nella Nota- la Rivista ove essi sono pubblicati. Inserire all’interno del testo della sentenza la seguente dicitura, in corsivo tra parentesi
          (cit. in nota)
        oppure, se sono richiamate assieme più sentenze (citt. in nota)

4.3. La sentenza (o altro provvedimento) può essere privata di passi che l’autore della Nota ritiene possano non essere pubblicati.

Ciò va fatto apponendo all’inizio e alla fine del testo che si pubblica, la dicitura (Omissis). (collocare a margine sinistro, dove inizia l’omissione del testo; in corsivo, tra parentesi, iniziale maiuscola, punto finale; senza andare a capo; il testo della sentenza prosegue dopo il primo omissis).

Anche all’interno della sentenza si può omettere qualche passo; ciò si raccomanda in particolare (a prescindere dalla lunghezza totale della decisione, quindi anche se si tratta di una sentenza breve):
1) per passi che non concernono la questione massimata;
2) per le parti della sentenza (di merito) dedicati all’istruttoria, quando l’esito di questa è riassunto dallo stesso giudicante, o è altrimenti desumibile, oppure non rileva per la parte della decisione in commento, ad esempio perché tratta questioni preliminari e via dicendo;
3) nel caso di decisioni della S.C., per i motivi di impugnazione che non toccano la questione di cui in massima;
4) vi potranno essere, infine, ragioni di riservatezza tali da indurre l’autore della Nota, con propria valutazione, a omettere brani di dichiarazioni dei testi, o a limitare il riferimento a nomi di persone alle lettere iniziali puntate; ove ritenuto opportuno, lo stesso può farsi – eccezionalmente- per il nome della parte che si colloca tra gli estremi della sentenza, dopo la massima, prima del testo (questo tipo di omissione andrebbe, comunque, segnalato al lettore) .

4.4. Gli (Omissis) da introdurre nel testo della sentenza vanno evitati per le sentenze della Corte Costituzionale (delle decisioni della Corte Costituzionale, si pubblica normalmente tutta la parte da Considerato in diritto in poi).

4.5. Nessuna parte del testo preparato dall’autore del saggio, del commento, della Nota redazionale, né delle relative note interne, o a piè di pagina, o in appendice, deve contenere neretti. I corsivi siano limitati (sono necessari, com’è d’uso, per i termini in lingua straniera).

Non si usano simboli grafici (ad esempio, non si deve usare il simbolo del paragrafo: §). Le virgolette sono, come segno grafico dalla tastiera, le seguenti: “...” (non altro segno).

Il neretto si usa solo per il titolo delle sentenze e delle relative Note, redazionali o a firma; in quest’ultimo caso il titolo contrassegna sia la sentenza sia il commento.

4.6. Il titolo dato alla sentenza ed alla relativa Nota deve servire anche a individuare prontamente la sentenza all’interno degli indici: si prega quindi il curatore della Nota (redazionale o a firma) di preferire un titolo sintetico, che consenta immediata comprensione del contenuto, e della portata, della decisione. Dopo questo titolo va il punto.

4.7. Il titolo dei saggi da pubblicare nella Parte Prima va in maiuscolo grande (graficamente, ciò comporta che siano preferibili titoli di una certa brevità). Dopo questo titolo non va il punto.

4.8. Dopo il titolo è preferibile predisporre un sommario (anche per le Note a sentenza); se non c’è sommario, il contributo potrà essere articolato in parti, distanziate da spazi, numerate (numeri arabi; ove si ritenga necessaria, in qualche caso, un’ulteriore articolazione dei titoli, al sistema di numeri romani - valevoli come sezioni - sottoarticolati in numeri arabi, va preferito un sistema più semplice).

Il sommario deve essere in carattere tondo piccolo (non in corsivo), con i numeri preceduti dal trattino e seguiti dal punto.

4.9. Se il contributo di dottrina consiste in una relazione presentata in un’occasione di carattere scientifico od in un saggio destinato ad essere inserito in una raccolta, dovrà riportare, a piè di pagina, si riporti l’indicazione (in carattere non corsivo) del consueto tenore (ad esempio: Il testo riproduce il saggio destinato a..., oppure …la Relazione svolta....; ecc.). Questa indicazione non va quindi numerata come nota.

4.10. Le note che corredano i contributi a firma si collocano a piè di pagina e sono stampate a carattere più piccolo.

Numero della nota tra parentesi, inizio del testo della nota con lettera maiuscola, autori citati con cognome in maiuscoletto preceduto dall’iniziale del nome, titolo dei saggi in corsivo; il numero della pagina è abbreviato: p.; se si tratta di colonna (Foro it., Giur. it., ecc.), non occorre altra indicazione che il numero; vanno ovviamente indicati anno, parte (prima, seconda, terza) del volume.

4.11. Per i contributi a firma (sia in Parte I sia in Parte II; per le Note redazionali non a firma v. invece infra) andrebbero generalmente evitati, sia pure nel rispetto per lo stile dell’autore:

  • richiami e note di carattere bibliografico od esplicativo, o rimandi di altro genere, che vengano collocati tutti assieme alla fine del saggio;
  • citazioni tra parentesi nel corpo del testo, effettuate (soltanto) con cognome dell’autore citato, anno dell’opera, e rimando ad un elenco finale;
  • andrebbero altresì evitate note (di dottrina o di giurisprudenza) inserite nel corpo del testo.

4.12. La lunghezza del contributo va essere contenuta entro le 20 pagine a stampa della Rivista, ivi comprese le note a piè di pagina, per i saggi in Parte I; entro le 10 pagine a stampa della Rivista, ivi comprese le note a piè di pagina, per le note in Parte I.

Si pubblica la (sola) firma dell’Autore (nome e cognome: in maiuscoletto per la Parte Prima; in corsivo tra parentesi per la Parte Seconda), senza titoli e qualifiche.

4.13. Le prime bozze vengono inviate all’autore per correzione integrale. Controllare tutto il testo del saggio o della Nota ed in modo particolare il testo delle sentenze e restituire alla Rivista (v. in ultimo l’indirizzo) le bozze corrette assieme al testo cartaceo ed all’originale della sentenza.
N.b. Le bozze devono essere corrette a penna sul testo cartaceo che viene inviato all’autore.
La Redazione cura normalmente la correzione delle seconde bozze.

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